TFR3 IL NUOVO MODULO da 4 settembre 2026
I lavoratori assunti da 1° luglio 2026 devono esprimere entro 60 giorni la propria scelta sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto e sull’eventuale adesione automatica o esplicita alla previdenza complementare.
È disponibile la versione definitiva del modulo Tfr3 con cui il modulo è stato pubblicato nella sezione della pubblicità legale del sito del ministero del Lavoro, allegato al Decreto lavoro e finanze del 4 settembre 2026.
Con quest’ultimo provvedimento viene completato il quadro normativo attuativo delle nuove regole introdotte dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026) attraverso la modifica dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005.
Con il Tfr3 il datore di lavoro attesta altresì di aver assolto all’obbligo di fornire al dipendente l’informativa sulle diverse opzioni a sua disposizione e sulle rispettive conseguenze previste dalla normativa vigente.
Il modulo ha anche la funzione di raccogliere dal dipendente non di prima assunzione le informazioni sulla sua pregressa scelta del Tfr, in modo tale che la nuova azienda possa correttamente inquadrare e gestire il lavoratore in conformità a quanto già optato.
La nuova adesione automatica è applicabile sia ai lavoratori di prima assunzione, sia a quelli non di prima assunzione, si traduce nella scelta in favore del fondo pensione negoziale (o, in mancanza di quest’ultimo, del fondo Cometa), con versamento anche della contribuzione. Attraverso il Tfr3, il dipendente potrà graduare tale scelta, conferendo il 100% del Tfr o la diversa percentuale prevista dal contratto collettivo (lettera A).
Sempre in caso di adesione automatica, il dipendente con il Tfr3 potrà scegliere di non conferire il proprio contributo (lettera B del modulo), ma solo se la sua retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale Inps (fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di versare la propria quota).
L’adesione esplicita, invece, comporta la scelta di un fondo diverso da quello negoziale, da comunicare sempre attraverso il Tfr3 (lettera C) con indicazione della misura del solo Tfr da trasferire, secondo le previsioni del contratto collettivo.
Ai soli dipendenti assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 è altresì riservata l’opzione di mantenere il Tfr secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile (lettera D), con conseguente accantonamento in azienda o versamento al fondo di tesoreria, se l’azienda possiede i requisiti dimensionali minimi.


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!