Presentazione della domanda INPS di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2026
L’indennità ISCRO è rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Al riguardo, con la circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024 sono state fornite le relative istruzioni amministrative. Come precisato al paragrafo 5 della citata circolare n. 84/2024, per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento ovvero entro il 31/10/2026.
L’indennità ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.
Pertanto, non possono accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per gli anni 2024 o 2025; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.
Inoltre, come già chiarito al paragrafo 6 della citata circolare n. 84/2024, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per gli anni 2024 e/o 2025, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 144, lett. c) e lett. d), della legge n. 213/2023).
In ordine alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti legislativamente previsti sia per la fase di accesso che in corso di fruizione dell’indennità ISCRO, resta ferma la disciplina di cui alla richiamata circolare n. 84/2024.
Con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, come chiarito con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, si evidenzia che, ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.
Fonte: messaggio Inps n. 1987/2026


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