Indennità di maternità/paternità INPS
- Alle lavoratrici e lavoratori autonomi come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita’ commerciali
- Alle lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
Per fronteggiare le conseguenze occupazionali della pandemia, il decreto legge 146/2021 estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd.
L’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Invero, oggi sembra molto più puntuale riferirsi a un’interruzione di attività collegata agli effetti – striscianti e conseguenti – della pandemia che ha afflitto la nostra società negli ultimi 18 mesi. I datori di lavoro sopra indicati potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.
L’accesso è soggetto a una stringente condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (Dl 41/2021). Su questo specifico punto vale la pena fare una precisazione, più di forma che di sostanza. Le 28 settimane, decorrenti dal 1° aprile 2021 (ma che in alcuni casi potevano iniziare dal 26 marzo), vanno oltre il 30 settembre e, conseguentemente, le nuove richieste interesseranno un periodo più ristretto. Puntualizziamo, tuttavia, che la copertura dell’ammortizzatore sociale copre, comunque, l’intero anno 2021.
Gli altri datori di lavoro beneficiari dell’ulteriore aiuto sono le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Per queste imprese si prevede un’aggiuntiva tranche massima di nove settimane di Cigo Covid per l’ultimo trimestre 2021.
Nel testo definitivo è stato risolto un profilo di criticità, evidenziato sul Sole 24 Ore del 19 ottobre in base alla bozza del decreto, per cui l’accesso alle nuove settimane era riservato solamente a chi avesse ottenuto l’autorizzazione a fruire di tutte le precedenti 17 settimane del decreto Sostegni-bis. Questa condizione avrebbe rischiato di lasciare senza ammortizzatori sociali, per novembre e dicembre, i datori di lavoro che nei mesi precedenti non hanno avuto bisogno interamente del sostegno, ma ora è stata superata e il nuovo periodo potrà essere richiesto una volta decorso quello precedentemente autorizzato in base al decreto legge 73/2021, a prescindere dalla relativa durata di quest’ultimo.
Per tutte le misure prorogate si confermano: l’esonero dal contributo addizionale; il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento richiesto; i termini di inoltro delle relative istanze.
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L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
Il pagamento si articola in nr.6 (sei) mensilità di importo compreso tra € 250,00 e € 800,00 mensili che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo mensile è calcolato in funzione dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato da Agenzia delle Entrate ed in possesso dell’Istituto al momento della domanda.
La prestazione è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e può essere richiesta una sola volta nel triennio entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Per avere diritto alla prestazione è necessario possedere specifici requisiti alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione della prestazione.
ISCRO è una misura sperimentale per il cui finanziamento è previsto un apposito stanziamento: l’INPS, pertanto, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, la prestazione non potrà essere riconosciuta.
Per approfondimenti:
– all’articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – Istituzione della prestazione ISCRO;
– all’articolo 2, comma 26 della legge dell’8 agosto 1995 n. 335 – Gestione separata;
– comma 1 dell’articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Lavoro autonomo.
I PIN rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio perderanno la loro validità alla data del 30 settembre 2021.
Dal 1° ottobre 2021 si potrà accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:
Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l’avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti.
Tutti i PIN perderanno la loro validità il 30 settembre 2021.
Fonte: Circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127
(Circ. 039.2021)
In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il DL n. 79 del 8 giugno 2021, viene introdotto un nuovo strumento di sostegno per le famiglie denominato “assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni”. Nello specifico si prevede che, al fine di favorire la natalità e di sostenere la genitorialità, promuovendo l’occupazione in particolare femminile, il Governo possa adottare provvedimenti volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno della famiglia, attraverso l’assegno unico e universale.
In proposito l’Inps ha precisato che l’assegno temporaneo spetti ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, corrisposto come noto tipicamente a lavoratori dipendenti, e collaboratori. In particolare, l’assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari finora esclusi come quelli dei lavoratori autonomi, ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione; a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo.
In sintesi, i requisiti più rilevanti s’identificano nella cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o un familiare, titolare di valido diritto di soggiorno; il richiedente deve inoltre essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, essere residente e domiciliato in Italia, con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età ed essere in possesso dell’Isee in corso di validità.
L’importo mensile sarà pagato direttamente dall’Inps ed è determinato sulla base di una tabella che individua i livelli di Isee e gli importi mensili spettanti, con previsione di maggiorazioni in presenza di figli minori affetti da disabilità. Non tutti i nuclei familiari trarranno beneficio dalla nuova misura, in quanto è prevista una soglia massima dell’Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale non spetta la prestazione.
Assegno temporaneo: come richiederlo
Lo stanziamento è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli Enti locali, con l’assegno ai nuclei familiari di almeno tre figli minori rilasciato dai comuni, con l’assegno di natalità, con il premio alla nascita, con il fondo di sostegno alla natalità, con detrazioni fiscali previste dal Tuir.
La domanda dovrà essere inviata una sola volta per ciascun figlio e attraverso i canali di seguito indicati: sito dell’Inps se si è in possesso del codice Pin/Spid, dalla Carta di identità elettronica 3.0, dalla Carta Nazionale dei Servizi, telefonando al Contact Center numero verde 803164 da rete fissa o numero 06164164 da rete mobile, presso i Patronati e naturalmente rivolgendosi ai professionisti, quali i Consulenti del Lavoro.
La domanda dovrà essere inviata ENTRO IL 30 settembre 2021 per avere diritto alle mensilità arretrate da luglio 2021, mentre per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021 la decorrenza corrisponderà al mese di presentazione della domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Come indicato chiaramente dal Decreto Legge, si tratta dunque di una prestazione che verrà erogata per un periodo di tempo limitato, in attesa che la riforma complessiva dei trattamenti di sostegno alle famiglie si realizzi compiutamente a far data dal 1° gennaio 2022.

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