Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS
Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.
In particolare, la nuova prestazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo:
- che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
- esercenti attività musicali.
La circolare INPS n. 8 del 14/01/2022 riporta i requisiti di accesso all’indennità ALAS e specifica la base di calcolo, la misura e la durata della prestazione. Sono indicati, inoltre, la decorrenza e le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, il regime delle incompatibilità e incumulabilità, le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi.
Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti per accedere alla prestazione:
- Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
- Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’“APE sociale”. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- Avere, nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 35.000.
Circolare_numero_8_del_14-01-2022