La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una novità di rilievo in ordine ai requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, disponendo, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la non applicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La novità legislativa si pone in continuità con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni), che aveva disposto la non applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Pertanto per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti:
- stato di disoccupazione
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Circolare INPS numero-2-del-04-01-2022
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