FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE (nel periodo tra 01.01.2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 25 maggio 2021)
Possibilità di ottenere un contributo, presentando domanda telematica all’agenzia delle entrate. Vi allego l’ALLEGATO 1) della GU nr. 240 del 07.10.2021:
- Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- Catering per eventi, banqueting
- Attività di proiezione cinematografica
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
- Organizzazione di convegni e fiere
- Corsi sportivi e ricreativi
- Corsi di danza
- Attività nel campo della recitazione
- Altre rappresentazioni artistiche
- Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche Attività di musei
- Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse Gestione di stadi
- Gestione di piscine
- Gestione di impianti sportivi polivalenti
- Gestione di altri impianti sportivi nca Gestione di palestre
- Parchi di divertimento e parchi tematici Discoteche, sale da ballo night-club e simili Sale giochi e biliardi
- Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca Servizi dei centri per il benessere fisico Organizzazione di feste e cerimonie
Il fondo è previsto anche per le discoteche, sale da ballo night club e simili.
L’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, da € 3.000 ad un massimo di € 25.000.
<<Art.7 L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima>>.
Per maggiori informazioni, potete contattare il nostro studio.
(Circ. 048.2021)


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!