Category INL Ispettorato Nazionale del Lavoro

Comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali

DAL 1° MAGGIO 2022, come specificato nella nota INL n. 573 del 28 marzo 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. 
Non saranno ritenute valide – e pertanto saranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate tramite email direttamente alle sedi territoriali dell’Ispettorato. 
Il modello permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
 
Pertanto fino al 30 aprile 2022 il committente potrà effettuare la comunicazione per email all’Ispettorato competente per territorio.

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Lavoro occasionale, operativa dal 12.01.2022, la comunicazione preventiva

L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
L’obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della Circ. INL nr. 29 del 11.01.2021 , nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Sanzioni
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Il nostro studio rimane a disposizione per ulteriori delucidazioni in merito.
Saluti

 

 


Il nuovo allegato I al Dlgs 81/2008 con l’elenco delle violazioni gravi che fanno scattare la sospensione dell’attività e le nuove sanzioni aggiuntive

Vengono resi più incisivi e severi i provvedimenti sanzionatori già previsti dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 per
«far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il lavoro irregolare»
Si allega l’elenco delle violazioni gravi che fanno scattare la sospensione dell’attività e le nuove sanzioni aggiuntive
Importi in euro.

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