I datori di lavoro interessati (privati e pubblici) saranno tenuti, entro il 15 ottobre 2021:
– a verificare il rispetto degli obblighi in capo ai lavoratori, quanto al possesso/esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro;
– a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
– a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass e il rafforzamento del sistema di screening. In base a tale decreto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori del settore privato nonché il personale della pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro saranno tenuti a possedere e ad esibire, ove richiesto, il green pass.
Lavoro privato
I nuovi obblighi di possesso ed esibizione del green pass ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro si applicano “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato”. Interessati dalle nuove disposizioni sono altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. I nuovi obblighi prescindono dal fatto che l’attività svolta sia qualificabile o meno come rapporto di lavoro. Ad esempio sarebbero inclusi anche i tirocinanti e gli stagisti (la cui attività non configura un vero e proprio rapporto di lavoro). Sono altresì inclusi i lavoratori domestici. Stando alla lettera della norma sarebbero inclusi, salvo diverse interpretazioni, i lavoratori in smart working (in questo caso il domicilio assumerebbe la veste di “luogo di lavoro”).
Sono esentati i soli soggetti non sottoposti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per i lavoratori che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Pertanto per il lavoratore somministrato la verifica dovrà essere effettuata “anche” dalla agenzia di somministrazione, ossia dal datore di lavoro in senso tecnico. Le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione.
Il lavoratore del settore privato, se non è in possesso del green pass o risulta privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti è previsto un regime peculiare. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Lavoro pubblico
Analoghi obblighi di possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass sono stabiliti nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni entro il territorio nazionale. Anche in questo caso si prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle relative modalità operative. Si prevede inoltre l’adozione di linee guida per la omogenea definizione delle relative modalità organizzative. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui sopra. Nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il lavoratore del settore pubblico è considerato assente ingiustificato. Fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. In ogni caso non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in caso di accesso al luogo di lavoro in mancanza di green pass, “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”.
Alleghiamo stralcio del Decreto Legge per la lettura dei commi 8, 9 e 10, dell’art. 3, relativi alle sanzioni.
Consigliamo ai datori di lavoro di coordinarsi col proprio responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e col proprio medico del lavoro.
(Circ. studio 040.2021)