Category Agenzia delle entrate

Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022 (ex bonus Renzi)

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel primo periodo del comma 1 (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), la medesima disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Per il dettaglio delle detrazioni e dell’imposta lorda vi rimandiamo alla Circolare dell’agenzia delle entrate n. 4/2022 (in allegato).

– Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;

– Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni, in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:

  • pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Circolare ADE n. 4 del 18 febbraio 2022


Riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano (in via temporanea)

L’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.

– l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1); 

– la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1); 

– la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);

– la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

Per leggere la CIRCOLARE N. 17 /E/2021


ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126

ATTENZIONE! La presentazione della domanda dovrà avvenire tra oggi 02/12/2021 ed entro la scadenza del 21/12/2021.

Tamponi gratuiti ai lavoratori in attesa del Green pass dopo la prima dose

DAL 23 OTTOBRE 2021 

Nuova iniziativa della Regione Piemonte per incentivare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid: dal 23 ottobre 2021 potranno ottenere i tamponi gratuiti i lavoratori che si sono già vaccinati almeno con la prima dose e sono in attesa del Green pass (per disposizione ministeriale viene validato solo dopo 15 giorni) oppure si sono prenotati per il vaccino.

Sarà possibile accedere direttamente agli hot spot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco e gli orari verranno pubblicati sul sito della Regione entro venerdì 22 ottobre.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-gratuiti-ai-lavoratori-attesa-green-pass-dopo-prima-dose


BONUS TEATRO E SPETTACOLI e BONUS TESSILE, MODA E ACCESSORI

Pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal D.L. Sostegni e dal D.L. Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori.

Con due provvedimenti l’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.

Si parte con il bonus “Teatro e Spettacoli”: le domande possono essere inviate in via telematica dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.

Bonus Teatro e Spettacoli

Il bonus, introdotto dal D.L. Sostegni, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Con il provvedimento, le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvano il modello di comunicazione, con le relative istruzioni. La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021.

Bonus Tessile, Moda e Accessori

L’agevolazione, introdotta dal D.L. Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria. In sostanza, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

Con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione da presentare con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021).