L’articolo 2 del Dl 21/2022 prevedeva per il 2022 e per i datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri dipendenti buoni benzina fino a 200,00 € in esenzione di imposta.
Dunque vi era la possibilità di utilizzo dei plafond ossia fino a 200,00 € per il bonus carburante e fino a 258,23 € per i benefit, totale 458,23 € esenti.
Col Decreto Aiuti Bis, rispetto alla soglia di esenzione per i beni e servizi ceduti ai dipendenti, da 258,23 € è stata aumentata fino a raggiungere la soglia di  600,00 € annui. Viene quindi previsto che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto ai buoni carburante con esenzione di 200,00 € (Dl n. 21/2022) si aggiungono 600,00 €, totale 800,00 €.
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128) (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022
 Art. 12 
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore
dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti
nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite
complessivo di euro 600,00. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro
per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 43.