L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente in via telematica.
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata.
Si allega il Provvedimento dell’AdE, RU 191910 del 15 luglio 2021, il quale definisce i requisiti, i criteri, come presentare la Comunicazione e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Provvedimento RU 191910 del 15 luglio 2021
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