Il nuovo allegato I al Dlgs 81/2008 con l’elenco delle violazioni gravi che fanno scattare la sospensione dell’attività e le nuove sanzioni aggiuntive

Vengono resi più incisivi e severi i provvedimenti sanzionatori già previsti dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 per
«far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché per contrastare il lavoro irregolare»
Si allega l’elenco delle violazioni gravi che fanno scattare la sospensione dell’attività e le nuove sanzioni aggiuntive
Importi in euro.

Tamponi gratuiti ai lavoratori in attesa del Green pass dopo la prima dose

DAL 23 OTTOBRE 2021 

Nuova iniziativa della Regione Piemonte per incentivare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid: dal 23 ottobre 2021 potranno ottenere i tamponi gratuiti i lavoratori che si sono già vaccinati almeno con la prima dose e sono in attesa del Green pass (per disposizione ministeriale viene validato solo dopo 15 giorni) oppure si sono prenotati per il vaccino.

Sarà possibile accedere direttamente agli hot spot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. L’elenco e gli orari verranno pubblicati sul sito della Regione entro venerdì 22 ottobre.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/tamponi-gratuiti-ai-lavoratori-attesa-green-pass-dopo-prima-dose


BONUS TEATRO E SPETTACOLI e BONUS TESSILE, MODA E ACCESSORI

Pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal D.L. Sostegni e dal D.L. Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori.

Con due provvedimenti l’Agenzia definisce modalità, contenuti e termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni.

Si parte con il bonus “Teatro e Spettacoli”: le domande possono essere inviate in via telematica dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.

Bonus Teatro e Spettacoli

Il bonus, introdotto dal D.L. Sostegni, è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali e utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai soggetti che operano in questo settore e che hanno subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020, che spetta anche se le attività sopra indicate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Con il provvedimento, le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e approvano il modello di comunicazione, con le relative istruzioni. La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanare entro il 25 novembre 2021.

Bonus Tessile, Moda e Accessori

L’agevolazione, introdotta dal D.L. Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria. In sostanza, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

Con il provvedimento, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione da presentare con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021).


DPCM 12.10.2021_LINEE GUIDA green pass nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE.

Dpcm – 12-10-21 – lineeguida greenpass PA


FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ CHIUSE (nel periodo tra 01.01.2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 25 maggio 2021)

Possibilità di ottenere un contributo, presentando domanda telematica all’agenzia delle entrate. Vi allego l’ALLEGATO 1) della GU nr. 240 del 07.10.2021:
  • Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
  • Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
  • Catering per eventi, banqueting
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Corsi sportivi e ricreativi
  • Corsi di danza
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
  • Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse Gestione di stadi
  • Gestione di piscine
  • Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • Gestione di altri impianti sportivi nca Gestione di palestre
  • Parchi di divertimento e parchi tematici Discoteche, sale da ballo night-club e simili Sale giochi e biliardi
  • Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca Servizi dei centri per il benessere fisico Organizzazione di feste e cerimonie
Il fondo è previsto anche per le discoteche, sale da ballo night club e simili.
L’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, da € 3.000 ad un massimo di € 25.000.

<<Art.7 L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima>>.

Per maggiori informazioni, potete contattare il nostro studio.
(Circ. 048.2021)

INAIL: BANDO ISI 2020 Click day 11/11/2021

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

A partire dal 14 ottobre, fino al 9 novembre 2021, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione possono effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il giorno 11 novembre 2021 negli orari stabiliti.

Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

 

Per saperne di più, vi indirizziamo direttamente al sito dell’INAIL, cliccando il seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html

 


ISCRO_Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo

Il pagamento si articola in nr.6 (sei) mensilità di importo compreso tra € 250,00 e € 800,00 mensili che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo mensile è calcolato in funzione dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato da Agenzia delle Entrate ed in possesso dell’Istituto al momento della domanda.

La prestazione è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e può essere richiesta una sola volta nel triennio entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Per avere diritto alla prestazione è necessario possedere specifici requisiti alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione della prestazione.

Requisiti per accedere alla prestazione

  • Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza (DL n. 4/2019). Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda (es. per le domande 2021, il reddito 2020 deve essere inferiore al 50% della media dei redditi 2017, 2018, 2019);
  • Per le domande presentate nel 2021, aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 8.145,00;
  • Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

ISCRO è una misura sperimentale per il cui finanziamento è previsto un apposito stanziamento: l’INPS, pertanto, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

Per approfondimenti:
– all’articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – Istituzione della prestazione ISCRO;
– all’articolo 2, comma 26 della legge dell’8 agosto 1995 n. 335 – Gestione separata;
– comma 1 dell’articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Lavoro autonomo.

 


BONUS PUBBLICITA’ PER L’ANNO 2021: Domanda entro il 31 ottobre 2021

Si comunica che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si​ è reso ​necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si allegano istruzioni e modello.

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BONUS SANIFICAZIONE: domanda entro il 04 novembre 2021

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021esclusivamente in via telematica.
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata.
Si allega il Provvedimento dell’AdE, RU 191910 del 15 luglio 2021, il quale definisce i requisiti, i criteri, come presentare la Comunicazione e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Provvedimento RU 191910 del 15 luglio 2021

Adempimenti dei datori di lavoro per l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (DL 21 settembre 2021, n. 127)

I datori di lavoro interessati (privati e pubblici) saranno tenuti, entro il 15 ottobre 2021:
– a verificare il rispetto degli obblighi in capo ai lavoratori, quanto al possesso/esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro; 
– a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; 
– a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. 
Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass e il rafforzamento del sistema di screening. In base a tale decreto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori del settore privato nonché il personale della pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro saranno tenuti a possedere e ad esibire, ove richiesto, il green pass. 
Lavoro privato 
I nuovi obblighi di possesso ed esibizione del green pass ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro si applicano “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato”. Interessati dalle nuove disposizioni sono altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. I nuovi obblighi prescindono dal fatto che l’attività svolta sia qualificabile o meno come rapporto di lavoro. Ad esempio sarebbero inclusi anche i tirocinanti e gli stagisti (la cui attività non configura un vero e proprio rapporto di lavoro). Sono altresì inclusi i lavoratori domestici. Stando alla lettera della norma sarebbero inclusi, salvo diverse interpretazioni, i lavoratori in smart working (in questo caso il domicilio assumerebbe la veste di “luogo di lavoro”). 
Sono esentati i soli soggetti non sottoposti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 
Per i lavoratori che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Pertanto per il lavoratore somministrato la verifica dovrà essere effettuata “anche” dalla agenzia di somministrazione, ossia dal datore di lavoro in senso tecnico. Le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione. 
Il lavoratore del settore privato, se non è in possesso del green pass o risulta privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
Per le imprese con meno di quindici dipendenti è previsto un regime peculiare. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 
Lavoro pubblico 
Analoghi obblighi di possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass sono stabiliti nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni entro il territorio nazionale. Anche in questo caso si prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle relative modalità operative. Si prevede inoltre l’adozione di linee guida per la omogenea definizione delle relative modalità organizzative. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui sopra. Nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il lavoratore del settore pubblico è considerato assente ingiustificato. Fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. In ogni caso non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in caso di accesso al luogo di lavoro in mancanza di green pass, “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”. 
Alleghiamo stralcio del Decreto Legge per la lettura dei commi 8, 9 e 10, dell’art. 3, relativi alle sanzioni.
Consigliamo ai datori di lavoro di coordinarsi col proprio responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e col proprio medico del lavoro.
(Circ. studio 040.2021)