Assegno temporaneo: in sostegno alle famiglie “senza” busta paga

In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il DL n. 79 del 8 giugno 2021, viene introdotto un nuovo strumento di sostegno per le famiglie denominato “assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni”. Nello specifico si prevede che, al fine di favorire la natalità e di sostenere la genitorialità, promuovendo l’occupazione in particolare femminile, il Governo possa adottare provvedimenti volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno della famiglia, attraverso l’assegno unico e universale.

In proposito l’Inps ha precisato che l’assegno temporaneo spetti ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, corrisposto come noto tipicamente a lavoratori dipendenti, e collaboratori. In particolare, l’assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari finora esclusi come quelli dei lavoratori autonomi, ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione; a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo.

In sintesi, i requisiti più rilevanti s’identificano nella cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o un familiare, titolare di valido diritto di soggiorno; il richiedente deve inoltre essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, essere residente e domiciliato in Italia, con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età ed essere in possesso dell’Isee in corso di validità.

L’importo mensile sarà pagato direttamente dall’Inps ed è determinato sulla base di una tabella che individua i livelli di Isee e gli importi mensili spettanti, con previsione di maggiorazioni in presenza di figli minori affetti da disabilità. Non tutti i nuclei familiari trarranno beneficio dalla nuova misura, in quanto è prevista una soglia massima dell’Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale non spetta la prestazione.

Assegno temporaneo: come richiederlo

Lo stanziamento è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli Enti locali, con l’assegno ai nuclei familiari di almeno tre figli minori rilasciato dai comuni, con l’assegno di natalità, con il premio alla nascita, con il fondo di sostegno alla natalità, con detrazioni fiscali previste dal Tuir.

La domanda dovrà essere inviata una sola volta per ciascun figlio e attraverso i canali di seguito indicati: sito dell’Inps se si è in possesso del codice Pin/Spid, dalla Carta di identità elettronica 3.0, dalla Carta Nazionale dei Servizi, telefonando al Contact Center numero verde 803164 da rete fissa o numero 06164164 da rete mobile, presso i Patronati e naturalmente rivolgendosi ai professionisti, quali i Consulenti del Lavoro.

La domanda dovrà essere inviata ENTRO IL 30 settembre 2021 per avere diritto alle mensilità arretrate da luglio 2021, mentre per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021 la decorrenza corrisponderà al mese di presentazione della domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Come indicato chiaramente dal Decreto Legge, si tratta dunque di una prestazione che verrà erogata per un periodo di tempo limitato, in attesa che la riforma complessiva dei trattamenti di sostegno alle famiglie si realizzi compiutamente a far data dal 1° gennaio 2022.