ESONERO CONTRIBUTIVO 2% A CARICO DEL LAVORATORE

Spett.Li Datori di Lavoro e Lavoratori, 

di seguito la comunicazione perchè troverete conguagli previdenziali nelle buste paga competenza ottobre 2022.

Fonti:

  • Messaggio Inps n. 3499 del 26/09/2022
  • Messaggio Inps n. 4009 del 07/11/2022

Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Pertanto, ferme le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, si precisa che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

Per quanto attiene alla novella legislativa occorsa a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022

Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità


BONUS 200 EURO A LUGLIO 2022

In vigore dal 18 maggio 2022, il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, conferma agli artt. 31 e 32, l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro a:

  • Lavoratori dipendenti
  • Pensionati
  • Lavoratori stagionali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori dello spettacolo e del turismo
  • Lavoratori domestici (colf e badanti)
  • Lavoratori autonomi occasionali senza partita iva, art.2222 cc
  • Co.co.co
  • Percettori del reddito di cittadinanza
  • Disoccupati percettori di naspi e dis-coll a giugno 2022
  • Disoccupati agricoli
  • Gli incaricati di vendite a domicilio
  • Lavoratori destinatari di indennità covid nel 2021 

Lavoratori dipendenti

verrà erogato direttamente in busta paga. Per averne diritto devono aver beneficiato dell’esonero dello 0,80 % in busta paga nel primo quadrimestre dell’anno 2022; non essere titolari di pensione ed essere in forza al 01/07/2022.

Il bonus spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

I datori di lavoro compenseranno l’importo con i contributi inps a debito e sarà erogato previa Certificazione debitamente compilata e firmata dai dipendenti.

 

Il bonus una tantum sarà erogato a luglio 2022 in via automatica dall’Inps per:

  • Pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
  • Disoccupati percettori di naspi o dis-coll a giugno 2022;
  • Disoccupati agricoli percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • Lavoratori destinatari di indennità covid nel 2021;
  • Percettori del reddito di cittadinanza.

 

Dovranno presentare domanda accedendo direttamente dal sito Inps con la propria identità digitale:

  • Lavoratori domestici (colf e badanti), essere titolari di un rapporto di lavoro al 18.05.2022;
  • co.co con contratto attivo al 18.05.2022, iscritti alla gestione separata, non essere iscritto ad altre forme di previdenza, non essere titolare di pensione, aver avuto un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro;
  • Lavoratori dipendenti STAGIONALI E INTERMITTENTI: avere almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 e un reddito 2021 fino a 35.000 euro;
  • Lavoratori dello SPETTACOLO: avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e un reddito 2021 fino a 35.000;
  • Lavoratori autonomi occasionali senza partita iva, art.2222 cc: essere iscritti alla gestione separata al 18.05.2022 e avere versato almeno un contributo mensile 2021;
  • Gli incaricati di vendite a domicilio, con reddito 2021 superiore a 5.000euro, essere titolare di partita iva e iscritti alla gestione separata al 18.05.2022.

 

Il bonus non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai  fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.


Indennità ISCRO: domande dal 1° maggio 2022

La legge di bilancio 2021 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO),

rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Per fruire dell’indennità ISCRO gli interessati devono presentare domanda all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Per l’anno in corso sarà possibile richiederla dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, come indicato nel messaggio 7 aprile 2022, n. 1569.

L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.

Non potranno, quindi, accedere all’indennità per il 2022 coloro che ne hanno già fruito per il 2021.


Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.

In particolare, la nuova prestazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

  • che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • esercenti attività musicali.

La circolare INPS n. 8 del 14/01/2022 riporta i requisiti di accesso all’indennità ALAS e specifica la base di calcolo, la misura e la durata della prestazione. Sono indicati, inoltre, la decorrenza e le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, il regime delle incompatibilità e incumulabilità, le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi.

Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti per accedere alla prestazione:

  • Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
  • Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’“APE sociale”. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • Avere, nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 35.000.

Circolare_numero_8_del_14-01-2022

Manuale_Cittadino_ALAS

 


Assegno unico e universale per i figli a carico

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta, mensilmente, per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Si ricorda che per figli a carico, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di determinati requisiti e si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Il genitore richiedente può chiedere il 100% o può essere diviso fra i due genitori al 50%. Per altre casiste di divisioni si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;

per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Coloro i quali hanno presentato l’assegno temporaneo per i figli è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022;

E’ altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo (50 € per i figli minori e 25 € per i maggiorenni).

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su

– conto corrente bancario dotato di codice IBAN;

– conto corrente postale dotato di codice IBAN;

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima. Possono verificarsi altre casistiche. Si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità
  • le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Verrà comunque riconoscimento per l’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.


NASPI: abolizione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una novità di rilievo in ordine ai requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, disponendo, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la non applicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La novità legislativa si pone in continuità con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto Sostegni), che aveva disposto la non applicazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Pertanto per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti:
  • stato di disoccupazione
  • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Circolare INPS numero-2-del-04-01-2022

 


Indennità di maternità/paternità INPS

  • Alle lavoratrici e lavoratori autonomi come coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita’ commerciali
  • Alle lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
è prevista un’ulteriore tutela e sostegno della maternità e della paternità, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.   
  Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità  per lavoratori dipendenti: 
  durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre. 

Per saperne di più clicca il seguente link Circolare-numero-1-del-03-01-2022


Altre tredici settimane di cassa Covid per tessile e settori non industriali

Per fronteggiare le conseguenze occupazionali della pandemia, il decreto legge 146/2021 estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd.

L’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Invero, oggi sembra molto più puntuale riferirsi a un’interruzione di attività collegata agli effetti – striscianti e conseguenti – della pandemia che ha afflitto la nostra società negli ultimi 18 mesi. I datori di lavoro sopra indicati potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.

L’accesso è soggetto a una stringente condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (Dl 41/2021). Su questo specifico punto vale la pena fare una precisazione, più di forma che di sostanza. Le 28 settimane, decorrenti dal 1° aprile 2021 (ma che in alcuni casi potevano iniziare dal 26 marzo), vanno oltre il 30 settembre e, conseguentemente, le nuove richieste interesseranno un periodo più ristretto. Puntualizziamo, tuttavia, che la copertura dell’ammortizzatore sociale copre, comunque, l’intero anno 2021.

Gli altri datori di lavoro beneficiari dell’ulteriore aiuto sono le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Per queste imprese si prevede un’aggiuntiva tranche massima di nove settimane di Cigo Covid per l’ultimo trimestre 2021.

Nel testo definitivo è stato risolto un profilo di criticità, evidenziato sul Sole 24 Ore del 19 ottobre in base alla bozza del decreto, per cui l’accesso alle nuove settimane era riservato solamente a chi avesse ottenuto l’autorizzazione a fruire di tutte le precedenti 17 settimane del decreto Sostegni-bis. Questa condizione avrebbe rischiato di lasciare senza ammortizzatori sociali, per novembre e dicembre, i datori di lavoro che nei mesi precedenti non hanno avuto bisogno interamente del sostegno, ma ora è stata superata e il nuovo periodo potrà essere richiesto una volta decorso quello precedentemente autorizzato in base al decreto legge 73/2021, a prescindere dalla relativa durata di quest’ultimo.

Per tutte le misure prorogate si confermano: l’esonero dal contributo addizionale; il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento richiesto; i termini di inoltro delle relative istanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Quotidiano del lavoro


ISCRO_Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo

Il pagamento si articola in nr.6 (sei) mensilità di importo compreso tra € 250,00 e € 800,00 mensili che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo mensile è calcolato in funzione dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato da Agenzia delle Entrate ed in possesso dell’Istituto al momento della domanda.

La prestazione è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e può essere richiesta una sola volta nel triennio entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Per avere diritto alla prestazione è necessario possedere specifici requisiti alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione della prestazione.

Requisiti per accedere alla prestazione

  • Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
  • Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza (DL n. 4/2019). Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda (es. per le domande 2021, il reddito 2020 deve essere inferiore al 50% della media dei redditi 2017, 2018, 2019);
  • Per le domande presentate nel 2021, aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 8.145,00;
  • Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

ISCRO è una misura sperimentale per il cui finanziamento è previsto un apposito stanziamento: l’INPS, pertanto, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

Per approfondimenti:
– all’articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – Istituzione della prestazione ISCRO;
– all’articolo 2, comma 26 della legge dell’8 agosto 1995 n. 335 – Gestione separata;
– comma 1 dell’articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Lavoro autonomo.

 


SCADE IL PIN INPS IL 30 SETTEMBRE 2021

I PIN rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio perderanno la loro validità alla data del 30 settembre 2021.

Dal 1° ottobre 2021 si potrà accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l’avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti.

Tutti i PIN perderanno la loro validità il 30 settembre 2021.

Fonte: Circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127

 

(Circ. 039.2021)