Category Circolari e news

BONUS SANIFICAZIONE: domanda entro il 04 novembre 2021

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021esclusivamente in via telematica.
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata.
Si allega il Provvedimento dell’AdE, RU 191910 del 15 luglio 2021, il quale definisce i requisiti, i criteri, come presentare la Comunicazione e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Provvedimento RU 191910 del 15 luglio 2021

Adempimenti dei datori di lavoro per l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (DL 21 settembre 2021, n. 127)

I datori di lavoro interessati (privati e pubblici) saranno tenuti, entro il 15 ottobre 2021:
– a verificare il rispetto degli obblighi in capo ai lavoratori, quanto al possesso/esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro; 
– a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; 
– a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. 
Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del green pass e il rafforzamento del sistema di screening. In base a tale decreto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori del settore privato nonché il personale della pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro saranno tenuti a possedere e ad esibire, ove richiesto, il green pass. 
Lavoro privato 
I nuovi obblighi di possesso ed esibizione del green pass ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro si applicano “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato”. Interessati dalle nuove disposizioni sono altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. I nuovi obblighi prescindono dal fatto che l’attività svolta sia qualificabile o meno come rapporto di lavoro. Ad esempio sarebbero inclusi anche i tirocinanti e gli stagisti (la cui attività non configura un vero e proprio rapporto di lavoro). Sono altresì inclusi i lavoratori domestici. Stando alla lettera della norma sarebbero inclusi, salvo diverse interpretazioni, i lavoratori in smart working (in questo caso il domicilio assumerebbe la veste di “luogo di lavoro”). 
Sono esentati i soli soggetti non sottoposti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 
Per i lavoratori che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Pertanto per il lavoratore somministrato la verifica dovrà essere effettuata “anche” dalla agenzia di somministrazione, ossia dal datore di lavoro in senso tecnico. Le verifiche del green pass sono effettuate con le modalità indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima emanazione. 
Il lavoratore del settore privato, se non è in possesso del green pass o risulta privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
Per le imprese con meno di quindici dipendenti è previsto un regime peculiare. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 
Lavoro pubblico 
Analoghi obblighi di possesso ed esibizione, su richiesta, del green pass sono stabiliti nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni entro il territorio nazionale. Anche in questo caso si prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle relative modalità operative. Si prevede inoltre l’adozione di linee guida per la omogenea definizione delle relative modalità organizzative. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui sopra. Nel caso in cui comunichi di non essere in possesso del green pass o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il lavoratore del settore pubblico è considerato assente ingiustificato. Fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. In ogni caso non vi sono conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, in caso di accesso al luogo di lavoro in mancanza di green pass, “restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”. 
Alleghiamo stralcio del Decreto Legge per la lettura dei commi 8, 9 e 10, dell’art. 3, relativi alle sanzioni.
Consigliamo ai datori di lavoro di coordinarsi col proprio responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e col proprio medico del lavoro.
(Circ. studio 040.2021)

SCADE IL PIN INPS IL 30 SETTEMBRE 2021

I PIN rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore nel periodo transitorio perderanno la loro validità alla data del 30 settembre 2021.

Dal 1° ottobre 2021 si potrà accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli utenti sono pertanto invitati a dotarsi, se già non l’avessero fatto, di uno qualsiasi dei sistemi di autenticazione citati, che sono tutti equivalenti.

Tutti i PIN perderanno la loro validità il 30 settembre 2021.

Fonte: Circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127

 

(Circ. 039.2021)


Assegno temporaneo: in sostegno alle famiglie “senza” busta paga

In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il DL n. 79 del 8 giugno 2021, viene introdotto un nuovo strumento di sostegno per le famiglie denominato “assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni”. Nello specifico si prevede che, al fine di favorire la natalità e di sostenere la genitorialità, promuovendo l’occupazione in particolare femminile, il Governo possa adottare provvedimenti volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno della famiglia, attraverso l’assegno unico e universale.

In proposito l’Inps ha precisato che l’assegno temporaneo spetti ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, corrisposto come noto tipicamente a lavoratori dipendenti, e collaboratori. In particolare, l’assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari finora esclusi come quelli dei lavoratori autonomi, ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione; a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo.

In sintesi, i requisiti più rilevanti s’identificano nella cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o un familiare, titolare di valido diritto di soggiorno; il richiedente deve inoltre essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, essere residente e domiciliato in Italia, con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età ed essere in possesso dell’Isee in corso di validità.

L’importo mensile sarà pagato direttamente dall’Inps ed è determinato sulla base di una tabella che individua i livelli di Isee e gli importi mensili spettanti, con previsione di maggiorazioni in presenza di figli minori affetti da disabilità. Non tutti i nuclei familiari trarranno beneficio dalla nuova misura, in quanto è prevista una soglia massima dell’Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale non spetta la prestazione.

Assegno temporaneo: come richiederlo

Lo stanziamento è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli Enti locali, con l’assegno ai nuclei familiari di almeno tre figli minori rilasciato dai comuni, con l’assegno di natalità, con il premio alla nascita, con il fondo di sostegno alla natalità, con detrazioni fiscali previste dal Tuir.

La domanda dovrà essere inviata una sola volta per ciascun figlio e attraverso i canali di seguito indicati: sito dell’Inps se si è in possesso del codice Pin/Spid, dalla Carta di identità elettronica 3.0, dalla Carta Nazionale dei Servizi, telefonando al Contact Center numero verde 803164 da rete fissa o numero 06164164 da rete mobile, presso i Patronati e naturalmente rivolgendosi ai professionisti, quali i Consulenti del Lavoro.

La domanda dovrà essere inviata ENTRO IL 30 settembre 2021 per avere diritto alle mensilità arretrate da luglio 2021, mentre per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021 la decorrenza corrisponderà al mese di presentazione della domanda, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Come indicato chiaramente dal Decreto Legge, si tratta dunque di una prestazione che verrà erogata per un periodo di tempo limitato, in attesa che la riforma complessiva dei trattamenti di sostegno alle famiglie si realizzi compiutamente a far data dal 1° gennaio 2022.