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ESONERO CONTRIBUTIVO 2% A CARICO DEL LAVORATORE

Spett.Li Datori di Lavoro e Lavoratori, 

di seguito la comunicazione perchè troverete conguagli previdenziali nelle buste paga competenza ottobre 2022.

Fonti:

  • Messaggio Inps n. 3499 del 26/09/2022
  • Messaggio Inps n. 4009 del 07/11/2022

Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Pertanto, ferme le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, si precisa che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

Per quanto attiene alla novella legislativa occorsa a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022

Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità


Buoni carburante esenti, deducibili dal reddito d’impresa e aumento soglia di esenzione benefit

L’articolo 2 del Dl 21/2022 prevedeva per il 2022 e per i datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri dipendenti buoni benzina fino a 200,00 € in esenzione di imposta.
Dunque vi era la possibilità di utilizzo dei plafond ossia fino a 200,00 € per il bonus carburante e fino a 258,23 € per i benefit, totale 458,23 € esenti.
Col Decreto Aiuti Bis, rispetto alla soglia di esenzione per i beni e servizi ceduti ai dipendenti, da 258,23 € è stata aumentata fino a raggiungere la soglia di  600,00 € annui. Viene quindi previsto che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto ai buoni carburante con esenzione di 200,00 € (Dl n. 21/2022) si aggiungono 600,00 €, totale 800,00 €.
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128) (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022
 Art. 12 
 
               Misure fiscali per il welfare aziendale 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore
dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti
nonche' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di
lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico
integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite
complessivo di euro 600,00. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro
per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 43. 

 


BONUS 200 EURO A LUGLIO 2022

In vigore dal 18 maggio 2022, il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, conferma agli artt. 31 e 32, l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro a:

  • Lavoratori dipendenti
  • Pensionati
  • Lavoratori stagionali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori dello spettacolo e del turismo
  • Lavoratori domestici (colf e badanti)
  • Lavoratori autonomi occasionali senza partita iva, art.2222 cc
  • Co.co.co
  • Percettori del reddito di cittadinanza
  • Disoccupati percettori di naspi e dis-coll a giugno 2022
  • Disoccupati agricoli
  • Gli incaricati di vendite a domicilio
  • Lavoratori destinatari di indennità covid nel 2021 

Lavoratori dipendenti

verrà erogato direttamente in busta paga. Per averne diritto devono aver beneficiato dell’esonero dello 0,80 % in busta paga nel primo quadrimestre dell’anno 2022; non essere titolari di pensione ed essere in forza al 01/07/2022.

Il bonus spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

I datori di lavoro compenseranno l’importo con i contributi inps a debito e sarà erogato previa Certificazione debitamente compilata e firmata dai dipendenti.

 

Il bonus una tantum sarà erogato a luglio 2022 in via automatica dall’Inps per:

  • Pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
  • Disoccupati percettori di naspi o dis-coll a giugno 2022;
  • Disoccupati agricoli percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • Lavoratori destinatari di indennità covid nel 2021;
  • Percettori del reddito di cittadinanza.

 

Dovranno presentare domanda accedendo direttamente dal sito Inps con la propria identità digitale:

  • Lavoratori domestici (colf e badanti), essere titolari di un rapporto di lavoro al 18.05.2022;
  • co.co con contratto attivo al 18.05.2022, iscritti alla gestione separata, non essere iscritto ad altre forme di previdenza, non essere titolare di pensione, aver avuto un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro;
  • Lavoratori dipendenti STAGIONALI E INTERMITTENTI: avere almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 e un reddito 2021 fino a 35.000 euro;
  • Lavoratori dello SPETTACOLO: avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e un reddito 2021 fino a 35.000;
  • Lavoratori autonomi occasionali senza partita iva, art.2222 cc: essere iscritti alla gestione separata al 18.05.2022 e avere versato almeno un contributo mensile 2021;
  • Gli incaricati di vendite a domicilio, con reddito 2021 superiore a 5.000euro, essere titolare di partita iva e iscritti alla gestione separata al 18.05.2022.

 

Il bonus non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai  fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.


Invito per progetti di reinserimento delle lavoratrici madri. Progetto RiParto

È operativo il bando che permette alle imprese di ottenere contributi per il rientro nei posti di lavoro delle lavoratrici madri. L’agevolazione è concessa a valere sul progetto #RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance.

Il ministero delle Politiche della famiglia, con l’avviso del 6 giugno 2022, ha stanziato 50 milioni per sostenere il reinserimento delle neomamme dopo l’esperienza del parto, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia. Lo scopo viene perseguito mediante il finanziamento di progettualità proposte dalle imprese aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.

Possono presentare domanda, entro le ore 12 del 5 settembre 2022, le imprese, i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata. In questo caso, le imprese si uniranno a formare un’associazione temporanea d’impresa (Ati) oppure un’associazione temporanea di scopo (Ats), nelle quali verrà individuato un capofila che dovrà presentare un’unica domanda di finanziamento, un unico progetto e un unico piano finanziario.

Per saperne di più clicca qui: 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/

 


Investimenti sostenibili 4.0, presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni

Dal 4 maggio è possibile accedere alla procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), per compilare le domande di ammissione ai benefici previsti per i c.d. Investimenti sostenibili 4.0, un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili (attualmente sono disponibili circa 678 milioni di euro). Le domande vere e proprie potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 18 maggio 2022.

Attenzione: le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione (quindi è consigliabile inoltrarle quanto prima). Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

 

Soggetti interessati

I soggetti destinatari delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese PMI in possesso, alla data di presentazione della domanda, di taluni requisiti (essere iscritte nel registro delle imprese, essere in attività, essere non “in difficoltà” al 31 dicembre 2019, in regime di contabilità ordinaria ecc.: cfr. elencazione contenuta nel decreto direttoriale). In particolare sono interessate:

– le imprese di micro dimensione, definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

– le imprese di piccola dimensione, definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni

– le imprese di media dimensione, definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Attenzione: per quanto concerne i requisiti si segnala che le imprese in questione devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Attenzione: per accedere all’agevolazione si richiede all’impresa interessata di non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

 

Importo della agevolazione

L’agevolazione è concessa come copertura di una percentuale delle spese ammissibili (contributo in conto impianti). Tale percentuale è variabile secondo la zona di i realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie e può variare dal 60% al 40%.

Sono previste delle soglie di importo quanto alle spese ammissibili:

A) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 e, comunque, all’80 (ottanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;

B) nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a euro 1.000.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 e, comunque, all’80 (ottanta) percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

I programmi ammissibili devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente. I programmi di investimento devono comunque essere finalizzati allo svolgimento di a) attività manifatturiere; b) attività di servizi alle imprese.

Attenzione: le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework.


Indennità ISCRO: domande dal 1° maggio 2022

La legge di bilancio 2021 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO),

rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Per fruire dell’indennità ISCRO gli interessati devono presentare domanda all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Per l’anno in corso sarà possibile richiederla dal 1° maggio al 31 ottobre 2022, come indicato nel messaggio 7 aprile 2022, n. 1569.

L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.

Non potranno, quindi, accedere all’indennità per il 2022 coloro che ne hanno già fruito per il 2021.


INAIL. Bando Isi 2021 – pubblicate le date di apertura della procedura informatica

Dal 2 maggio 2022 le imprese possono accedere alla procedura informatica per la compilazione delle domande.

Sulla pagina informativa del Bando Isi 2021 è stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione online delle domande.

Dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2022, le imprese possono accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 23 giugno 2022 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

Per maggiori informazioni, contattare il vostro tecnico che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro e accedere al sito dell’INAIL:

Comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali

DAL 1° MAGGIO 2022, come specificato nella nota INL n. 573 del 28 marzo 2022, l’unico canale valido per assolvere all’obbligo comunicativo sarà quello telematico, presente su «Servizio Lavoro», messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. 
Non saranno ritenute valide – e pertanto saranno sanzionabili – le comunicazioni effettuate tramite email direttamente alle sedi territoriali dell’Ispettorato. 
Il modello permette di scegliere tre ipotesi per il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio: entro 7, 15 o 30 giorni. Se, invece, l’opera o il servizio non saranno conclusi nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
 
Pertanto fino al 30 aprile 2022 il committente potrà effettuare la comunicazione per email all’Ispettorato competente per territorio.

Scarica:


Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022 (ex bonus Renzi)

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel primo periodo del comma 1 (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), la medesima disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Per il dettaglio delle detrazioni e dell’imposta lorda vi rimandiamo alla Circolare dell’agenzia delle entrate n. 4/2022 (in allegato).

– Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;

– Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni, in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:

  • pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Circolare ADE n. 4 del 18 febbraio 2022


Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.

In particolare, la nuova prestazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

  • che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • esercenti attività musicali.

La circolare INPS n. 8 del 14/01/2022 riporta i requisiti di accesso all’indennità ALAS e specifica la base di calcolo, la misura e la durata della prestazione. Sono indicati, inoltre, la decorrenza e le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, il regime delle incompatibilità e incumulabilità, le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi.

Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti per accedere alla prestazione:

  • Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
  • Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’“APE sociale”. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • Avere, nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 35.000.

Circolare_numero_8_del_14-01-2022

Manuale_Cittadino_ALAS