In vigore dal 18 maggio 2022, il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, conferma agli artt. 31 e 32, l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro a:

  • Lavoratori dipendenti
  • Pensionati
  • Lavoratori stagionali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori dello spettacolo e del turismo
  • Lavoratori domestici (colf e badanti)
  • Lavoratori autonomi occasionali senza partita iva, art.2222 cc
  • Co.co.co
  • Percettori del reddito di cittadinanza
  • Disoccupati percettori di naspi e dis-coll a giugno 2022
  • Disoccupati agricoli
  • Gli incaricati di vendite a domicilio
  • Lavoratori destinatari di indennità covid nel 2021 

Lavoratori dipendenti

verrà erogato direttamente in busta paga. Per averne diritto devono aver beneficiato dell’esonero dello 0,80 % in busta paga nel primo quadrimestre dell’anno 2022; non essere titolari di pensione ed essere in forza al 01/07/2022.

Il bonus spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

I datori di lavoro compenseranno l’importo con i contributi inps a debito e sarà erogato previa Certificazione debitamente compilata e firmata dai dipendenti.

 

Il bonus una tantum sarà erogato a luglio 2022 in via automatica dall’Inps per:

  • Pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
  • Disoccupati percettori di naspi o dis-coll a giugno 2022;
  • Disoccupati agricoli percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • Lavoratori destinatari di indennità covid nel 2021;
  • Percettori del reddito di cittadinanza.

 

Dovranno presentare domanda accedendo direttamente dal sito Inps con la propria identità digitale:

  • Lavoratori domestici (colf e badanti), essere titolari di un rapporto di lavoro al 18.05.2022;
  • co.co con contratto attivo al 18.05.2022, iscritti alla gestione separata, non essere iscritto ad altre forme di previdenza, non essere titolare di pensione, aver avuto un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro;
  • Lavoratori dipendenti STAGIONALI E INTERMITTENTI: avere almeno 50 giornate di lavoro nel 2021 e un reddito 2021 fino a 35.000 euro;
  • Lavoratori dello SPETTACOLO: avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e un reddito 2021 fino a 35.000;
  • Lavoratori autonomi occasionali senza partita iva, art.2222 cc: essere iscritti alla gestione separata al 18.05.2022 e avere versato almeno un contributo mensile 2021;
  • Gli incaricati di vendite a domicilio, con reddito 2021 superiore a 5.000euro, essere titolare di partita iva e iscritti alla gestione separata al 18.05.2022.

 

Il bonus non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai  fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.