La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta, mensilmente, per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Si ricorda che per figli a carico, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di determinati requisiti e si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Il genitore richiedente può chiedere il 100% o può essere diviso fra i due genitori al 50%. Per altre casiste di divisioni si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;

per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Coloro i quali hanno presentato l’assegno temporaneo per i figli è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022;

E’ altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo (50 € per i figli minori e 25 € per i maggiorenni).

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su

– conto corrente bancario dotato di codice IBAN;

– conto corrente postale dotato di codice IBAN;

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima. Possono verificarsi altre casistiche. Si rimanda al Messaggio inps n.4748 del 31.12.2021

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità
  • le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Verrà comunque riconoscimento per l’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.