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Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. DL 21/2022

È stato pubblicato il nuovo DL 21/2022, che si pone l’obiettivo di promuovere urgenti misure per contrastare gli effetti economici e umanitari, che si stanno riversando sull’Europa come conseguenza dell’attuale conflitto russo–ucraino.

Primo fra tutti, come già preannunciato dal governo Draghi, vi sono le misure di carattere generale relative al contenimento degli aumenti vertiginosi dei prezzi del carburante, andando a rideterminare le aliquote di accisa per benzina e gasolio: viene così imposta una riduzione di 25 centesimi di euro al litro, per un periodo di 30 giorni.

Ovviamente il governo ritiene che il caro carburanti impatti sia sui lavoratori, sia sulle imprese e per tale motivo ha attuato misure destinate all’attività lavorativa, analizzate di seguito.

Buoni carburante

Viene ricercata una modalità per aiutare il personale dipendente. A tal proposito il governo decreta che i buoni carburante o simili ceduti dall’azienda ai dipendenti “nel limite di € 200 per lavoratore non concorrono alla formazione del reddito” (art. 51, c. 3, DPR 917/86).

Sulla misura occorre dire che:

  • la limitazione di € 200,00 si aggiunge alla possibilità di utilizzo dei € 258,23 per beni e servizi;
  • è destinata esclusivamente all’acquisto di buoni carburante o titoli similari;
  • la concessione non deve essere generalizzata ma può, sulla scorta dei fringe benefit, essere dedicata individualmente a singoli dipendenti;
  • non ha connessione con l’obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.

Ai lavoratori per i quali non sono in atto altre concessioni di benefit sarà quindi possibile arrivare alla corresponsione di buoni carburante fino alla soglia di € 458,23 (€ 258,23 + € 200,00), senza rendere imponibile fiscalmente e previdenzialmente tale erogazione.

Sul punto ovviamente saranno opportune conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate sul comportamento del sostituto d’imposta.

Contributi a favore delle imprese

Sono previsti sostegni alle imprese o contributi per le spese derivanti dal consumo di energia elettrica.

Per le aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWA, a fronte di certificazione di maggiori oneri sostenuti dall’impresa per l’acquisto dell’energia nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per la fornitura elettrica. La scadenza per l’utilizzo del credito d’imposta è fissata al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta in questo caso è cedibile a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.

Viene anche definito un contributo, sempre sotto forma di credito d’imposta, per il consumo e l’acquisto di gas naturale pari al 20% del totale consumato nel secondo trimestre 2022.

Integrazioni salariali

Il nuovo Decreto prevede anche misure in materia di integrazione salariale​.​

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica legate all’aumento dei prezzi dell’energia, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIG (art. 10 D.Lgs. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

È previsto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, con codice ATECO rientrante in quelli indicati dal Decreto (All. I DL 21/2022)​.​

Agevolazioni contributive

Viene poi prevista l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 119, L. 234/2021) in favore delle imprese in crisi, inserendo tra i beneficiari anche i lavoratori licenziati (nei 6 mesi precedenti) per riduzione di personale da parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

 

GU 21.03.2022 DL21.2022


Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022 (ex bonus Renzi)

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020, sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel primo periodo del comma 1 (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali), la medesima disposizione normativa ha, tuttavia, precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Per il dettaglio delle detrazioni e dell’imposta lorda vi rimandiamo alla Circolare dell’agenzia delle entrate n. 4/2022 (in allegato).

– Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;

– Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni, in tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:

  • pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Circolare ADE n. 4 del 18 febbraio 2022


Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.

In particolare, la nuova prestazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

  • che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • esercenti attività musicali.

La circolare INPS n. 8 del 14/01/2022 riporta i requisiti di accesso all’indennità ALAS e specifica la base di calcolo, la misura e la durata della prestazione. Sono indicati, inoltre, la decorrenza e le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, il regime delle incompatibilità e incumulabilità, le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi.

Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti per accedere alla prestazione:

  • Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
  • Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’“APE sociale”. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
  • Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • Avere, nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 35.000.

Circolare_numero_8_del_14-01-2022

Manuale_Cittadino_ALAS