Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. DL 21/2022
È stato pubblicato il nuovo DL 21/2022, che si pone l’obiettivo di promuovere urgenti misure per contrastare gli effetti economici e umanitari, che si stanno riversando sull’Europa come conseguenza dell’attuale conflitto russo–ucraino.
Primo fra tutti, come già preannunciato dal governo Draghi, vi sono le misure di carattere generale relative al contenimento degli aumenti vertiginosi dei prezzi del carburante, andando a rideterminare le aliquote di accisa per benzina e gasolio: viene così imposta una riduzione di 25 centesimi di euro al litro, per un periodo di 30 giorni.
Ovviamente il governo ritiene che il caro carburanti impatti sia sui lavoratori, sia sulle imprese e per tale motivo ha attuato misure destinate all’attività lavorativa, analizzate di seguito.
Buoni carburante
Viene ricercata una modalità per aiutare il personale dipendente. A tal proposito il governo decreta che i buoni carburante o simili ceduti dall’azienda ai dipendenti “nel limite di € 200 per lavoratore non concorrono alla formazione del reddito” (art. 51, c. 3, DPR 917/86).
Sulla misura occorre dire che:
- la limitazione di € 200,00 si aggiunge alla possibilità di utilizzo dei € 258,23 per beni e servizi;
- è destinata esclusivamente all’acquisto di buoni carburante o titoli similari;
- la concessione non deve essere generalizzata ma può, sulla scorta dei fringe benefit, essere dedicata individualmente a singoli dipendenti;
- non ha connessione con l’obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.
Ai lavoratori per i quali non sono in atto altre concessioni di benefit sarà quindi possibile arrivare alla corresponsione di buoni carburante fino alla soglia di € 458,23 (€ 258,23 + € 200,00), senza rendere imponibile fiscalmente e previdenzialmente tale erogazione.
Sul punto ovviamente saranno opportune conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate sul comportamento del sostituto d’imposta.
Contributi a favore delle imprese
Sono previsti sostegni alle imprese o contributi per le spese derivanti dal consumo di energia elettrica.
Per le aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWA, a fronte di certificazione di maggiori oneri sostenuti dall’impresa per l’acquisto dell’energia nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per la fornitura elettrica. La scadenza per l’utilizzo del credito d’imposta è fissata al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta in questo caso è cedibile a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.
Viene anche definito un contributo, sempre sotto forma di credito d’imposta, per il consumo e l’acquisto di gas naturale pari al 20% del totale consumato nel secondo trimestre 2022.
Integrazioni salariali
Il nuovo Decreto prevede anche misure in materia di integrazione salariale.
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica legate all’aumento dei prezzi dell’energia, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIG (art. 10 D.Lgs. 148/2015) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.
È previsto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, con codice ATECO rientrante in quelli indicati dal Decreto (All. I DL 21/2022).
Agevolazioni contributive
Viene poi prevista l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 119, L. 234/2021) in favore delle imprese in crisi, inserendo tra i beneficiari anche i lavoratori licenziati (nei 6 mesi precedenti) per riduzione di personale da parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.